Versione: 01/09/2026
Avvertenza importante: La presente traduzione italiana è fornita esclusivamente a titolo informativo e per facilitarne la comprensione. In caso di divergenze, differenze interpretative o controversie, fa fede esclusivamente la versione in lingua croata delle Condizioni Generali.
Ai sensi della Legge croata sulla mediazione immobiliare, della Legge sulle obbligazioni, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della normativa croata di attuazione del GDPR e delle altre disposizioni vigenti nella Repubblica di Croazia,
PORTUN IMMOBILIS d.o.o. per attività immobiliari, edilizia e agenzia turistica, 52210 Rovinj – Rovigno, Trg na Križu 1, OIB: 67116473353, mediatore immobiliare autorizzato, numero di iscrizione: 188/2009, rappresentata dal direttore Mojmir Jančić (di seguito: il Mediatore), adotta le seguenti Condizioni Generali.
Articolo 1 – Disposizioni generali
Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto commerciale tra il Mediatore e la persona fisica o giuridica che stipula con il Mediatore un Contratto di mediazione immobiliare (di seguito: il Mandante).
Le presenti Condizioni Generali e il tariffario vigente del Mediatore costituiscono parte integrante del Contratto di mediazione.
Con la sottoscrizione del Contratto di mediazione, il Mandante conferma di essere stato informato delle presenti Condizioni Generali e del tariffario del Mediatore e di accettarli.
Le Condizioni Generali sono disponibili presso la sede del Mediatore e sul sito www.portun.com.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali:
Mediatore indica PORTUN IMMOBILIS d.o.o., autorizzata all'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare.
Agente indica la persona fisica che soddisfa i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di agente immobiliare.
Mandante indica la persona fisica o giuridica che stipula con il Mediatore un Contratto di mediazione.
Terzo indica la persona che il Mediatore intende mettere in contatto con il Mandante ai fini della negoziazione e conclusione di un negozio giuridico.
Provvigione di mediazione indica il compenso che il Mandante si impegna a corrispondere al Mediatore qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dal Contratto di mediazione.
Articolo 3 – Offerta degli immobili
L'offerta del Mediatore si basa sulle informazioni e sulla documentazione fornite dai proprietari, dai Mandanti e da altre persone autorizzate.
Il Mediatore verifica le informazioni disponibili nell'ambito dei propri obblighi legali e professionali, ma non risponde di informazioni inesatte, incomplete o omesse dal Mandante qualora non ne conoscesse l'inesattezza e non fosse ragionevolmente in grado di accertarla.
Il Mandante è tenuto a informare senza indugio il Mediatore di qualsiasi variazione del prezzo, della situazione giuridica o di fatto dell'immobile, della rinuncia alla vendita o locazione e della conclusione di un negozio giuridico con un Terzo.
Articolo 4 – Obblighi del Mediatore
Il Mediatore si impegna ad agire con la diligenza del buon professionista e in particolare a:
- cercare e mettere in contatto il Mandante con un Terzo idoneo;
- informare il Mandante sulle condizioni di mercato rilevanti per il negozio giuridico previsto;
- esaminare la documentazione disponibile comprovante la proprietà o altri diritti reali sull'immobile;
- verificare la situazione tavolare dell'immobile;
- per i terreni, verificare la destinazione urbanistica sulla base della documentazione disponibile;
- presentare professionalmente e pubblicizzare l'immobile nell'ambito concordato;
- organizzare e condurre le visite;
- mediare nelle trattative tra le parti;
- informare il Mandante delle circostanze rilevanti per il negozio previsto;
- coordinare le attività preparatorie necessarie alla conclusione del negozio;
- tutelare i dati personali e riservati del Mandante.
I servizi aggiuntivi eccedenti l'ordinaria attività di mediazione sono oggetto di accordo separato.
Articolo 5 – Messa in contatto con un Terzo e con l'immobile
Si considera che il Mediatore abbia consentito al Mandante di entrare in contatto con un Terzo o con l'immobile oggetto della mediazione, in particolare quando abbia:
- accompagnato o indirizzato direttamente il Mandante alla visita dell'immobile;
- organizzato un incontro o altra forma di comunicazione tra il Mandante e il Terzo;
- comunicato al Mandante il nome, la denominazione, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o altri dati di contatto del Terzo autorizzato alla conclusione del negozio;
- comunicato o in altro modo consentito al Mandante di conoscere l'ubicazione esatta dell'immobile;
- trasmesso al Mandante un'offerta, un link, un'e-mail o altre informazioni relative all'immobile e/o al suo proprietario o ad altra persona autorizzata a concludere il negozio;
- consentito in qualsiasi altro modo dimostrabile il contatto con il Terzo o l'identificazione dell'immobile o della persona autorizzata a negoziare e/o concludere il negozio.
Se prima dell'intervento del Mediatore il Mandante conosceva già l'immobile o era già in contatto con il Terzo, è tenuto a informarne senza indugio il Mediatore per iscritto, anche tramite e-mail.
In mancanza di tale comunicazione, si considera che sia stato il Mediatore a mettere il Mandante in contatto con l'immobile o con il Terzo.
Articolo 6 – Visita dell'immobile
Il Mediatore non subordina la visita dell'immobile alla preventiva stipula di un Contratto di mediazione con la persona interessata.
Ai fini della registrazione e della tutela degli interessi del Mandante, il Mediatore può chiedere alla persona che visita l'immobile di firmare una conferma di visita.
La conferma di visita non costituisce di per sé un Contratto di mediazione e non comporta l'obbligo di corrispondere una provvigione.
Articolo 7 – Obblighi del Mandante
Il Mandante si impegna a:
- fornire informazioni veritiere e complete sull'immobile e sul negozio previsto;
- consentire l'esame della documentazione comprovante la proprietà o altri diritti sull'immobile;
- informare il Mediatore di gravami iscritti e non iscritti, diritti di terzi e altre circostanze rilevanti;
- consentire le visite dell'immobile;
- informare il Mediatore delle variazioni di prezzo e di altre circostanze rilevanti;
- pagare la provvigione concordata quando ricorrano i presupposti legali e contrattuali;
- pagare i servizi aggiuntivi e le spese separatamente concordati;
- fornire i dati e i documenti necessari all'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Mandante non è obbligato ad accettare un'offerta né a concludere un negozio con la persona reperita dal Mediatore.
Articolo 8 – Riservatezza dell'identità del Mandante
Se il Mandante richiede che la propria identità rimanga riservata durante la pubblicità e le trattative, il Mediatore non la comunicherà a terzi prima che ciò sia necessario per la conclusione del negozio o per adempiere a un obbligo di legge.
Articolo 9 – Provvigione e tariffario
L'importo della provvigione viene determinato nel Contratto di mediazione sulla base del tariffario vigente del Mediatore.
Sulla provvigione concordata viene applicata l'IVA secondo la normativa vigente.
La provvigione comprende le ordinarie attività di mediazione, in particolare la messa in contatto del Mandante con il Terzo, la verifica delle informazioni disponibili sullo stato giuridico e di fatto dell'immobile, la presentazione e pubblicità standard, l'organizzazione delle visite, la mediazione nelle trattative e le attività preparatorie e di coordinamento necessarie alla conclusione del negozio.
Il tariffario vigente del Mediatore costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 10 – Soggetto obbligato al pagamento della provvigione
La provvigione è dovuta esclusivamente dalla persona che ha stipulato con il Mediatore un Contratto di mediazione assumendosi l'obbligo di pagarla.
Il Mediatore non addebiterà alcuna provvigione all'acquirente, conduttore, locatario o altra persona che non abbia stipulato con il Mediatore un Contratto di mediazione.
Articolo 11 – Mediazione per entrambe le parti
Il Mediatore può operare per entrambe le parti dello stesso negozio qualora sia stato stipulato un distinto Contratto di mediazione con ciascuna parte.
Ciascuna parte corrisponde la provvigione stabilita nel proprio Contratto di mediazione e nel tariffario vigente.
Prima della stipula, il Mediatore informa le parti degli obblighi di pagamento derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali con il Mediatore.
Articolo 12 – Diritto alla provvigione
Il diritto alla provvigione sorge con la conclusione del contratto per il quale il Mediatore ha svolto l'attività, oppure con la conclusione di un preliminare qualora ciò sia espressamente previsto dal Contratto di mediazione.
La provvigione non può essere richiesta anticipatamente prima che sia sorto il diritto al suo pagamento.
Se, dopo la cessazione del Contratto di mediazione, il Mandante conclude un negozio con una persona con la quale il Mediatore lo aveva precedentemente messo in contatto, e tale negozio costituisce conseguenza diretta dell'attività del Mediatore, quest'ultimo ha diritto alla provvigione concordata alle condizioni previste dalla legge e dal Contratto di mediazione.
Articolo 13 – Servizi aggiuntivi e spese particolari
La provvigione non comprende i servizi aggiuntivi che eccedono la normale attività di mediazione qualora siano stati separatamente concordati in anticipo.
I servizi aggiuntivi possono comprendere in particolare:
- servizi fotografici e video professionali speciali;
- riprese con drone;
- realizzazione di materiali promozionali speciali;
- campagne Google Ads, Meta Ads e altre campagne digitali a pagamento;
- pubblicità aggiuntiva su portali specializzati nazionali ed esteri;
- realizzazione di presentazioni e brochure speciali;
- traduzioni effettuate da interpreti giudiziari autorizzati;
- servizi tecnici, catastali, architettonici, legali, notarili e altri servizi professionali esterni;
- ottenimento di documentazione particolare e pagamento di tasse amministrative, giudiziarie e altre spese.
Il tipo di servizio aggiuntivo, il relativo prezzo e il soggetto tenuto al pagamento vengono concordati in anticipo.
Il pagamento di un servizio aggiuntivo o di una spesa particolare non costituisce pagamento anticipato della provvigione di mediazione.
Articolo 14 – Contratto di mediazione
Il Contratto di mediazione viene stipulato per iscritto e per un periodo determinato.
In assenza di un Contratto di mediazione previamente stipulato, il Mediatore non svolgerà attività di mediazione né pubblicizzerà l'immobile.
La durata del Contratto è stabilita nel singolo Contratto di mediazione.
Le Condizioni Generali e il tariffario vigenti al momento della stipula costituiscono parte integrante del Contratto di mediazione.
Articolo 15 – Mediazione in esclusiva
Il Mandante può assumere l'obbligo contrattuale di non incaricare altri mediatori per il medesimo negozio.
La mediazione in esclusiva sussiste soltanto se espressamente concordata.
Prima della stipula di un accordo di esclusiva, il Mediatore informa il Mandante delle relative conseguenze giuridiche.
Articolo 16 – Collaborazione con altri mediatori
Per rendere più efficiente la mediazione, il Mediatore può collaborare con altri mediatori immobiliari autorizzati.
Il trasferimento del Contratto di mediazione a un altro mediatore è consentito soltanto alle condizioni stabilite dal Contratto e dalla normativa vigente.
Articolo 17 – Cessazione del Contratto di mediazione
Il Contratto cessa alla scadenza del periodo concordato, con la conclusione del negozio mediato, mediante recesso o negli altri casi previsti dalla legge o dal Contratto.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto.
La cessazione del Contratto non pregiudica il diritto del Mediatore alla provvigione qualora il Mandante, successivamente alla cessazione, concluda un negozio che sia conseguenza diretta dell'attività svolta dal Mediatore durante la validità del Contratto, alle condizioni previste dalla legge.
Il Mandante è tenuto a saldare le spese e i servizi aggiuntivi separatamente concordati maturati fino alla cessazione del Contratto.
Articolo 18 – Pubblicità
Nel pubblicizzare gli immobili, il Mediatore indica la propria denominazione e gli altri dati previsti dalla normativa vigente.
L'immobile non verrà pubblicizzato senza un Contratto di mediazione precedentemente stipulato con il proprietario o con altra persona autorizzata a disporne.
Le modalità, la portata, il contenuto e i canali pubblicitari sono determinati dal Mediatore in conformità al Contratto di mediazione, agli standard professionali e alla propria valutazione del mercato, salvo diverso accordo espresso con il Mandante.
Articolo 19 – Responsabilità del Mediatore
Il Mediatore adempie ai propri obblighi con particolare diligenza professionale.
Il Mediatore non risponde dell'inadempimento degli obblighi reciprocamente assunti dal Mandante e dal Terzo nell'ambito del negozio giuridico.
Il Mediatore non risponde inoltre di fatti, vizi o circostanze che non gli erano noti e che, usando una ragionevole diligenza professionale e sulla base della documentazione disponibile, non era tenuto a conoscere.
Articolo 20 – Assicurazione di responsabilità professionale
Il Mediatore mantiene una polizza assicurativa di responsabilità professionale conformemente alla normativa vigente in materia di mediazione immobiliare.
Articolo 21 – Riservatezza e protezione dei dati personali
Il Mediatore tratta come riservate le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo che la loro comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del Contratto, la conclusione del negozio o l'adempimento di un obbligo di legge.
I dati personali sono trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), alla normativa croata di attuazione e all'Informativa sulla privacy di PORTUN IMMOBILIS d.o.o.
Articolo 22 – Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Il Mediatore applica le misure di identificazione, adeguata verifica della clientela e gli altri obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Mandante è tenuto a fornire i dati e la documentazione necessari all'attuazione di tali misure.
Qualora il Mandante rifiuti di fornire informazioni che il Mediatore è legalmente tenuto a ottenere, il Mediatore può rifiutare di instaurare o proseguire il rapporto d'affari.
Articolo 23 – Condotta professionale ed etica
Il Mediatore e i suoi agenti operano con correttezza e professionalità, nel rispetto della normativa vigente, delle regole professionali e dei principi etici applicabili alla mediazione immobiliare.
Articolo 24 – Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal Contratto di mediazione o dalle presenti Condizioni Generali si applicano la Legge croata sulla mediazione immobiliare, la Legge sulle obbligazioni e le altre norme vigenti della Repubblica di Croazia.
Le parti cercheranno di risolvere amichevolmente eventuali controversie.
Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, sarà competente il tribunale individuato in conformità alla normativa vigente della Repubblica di Croazia.
Le presenti Condizioni Generali sono state adottate a Rovinj – Rovigno il 27 agosto 2026 ed entrano in vigore il 1° settembre 2026.
Con l'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali cessano di avere efficacia tutte le precedenti Condizioni Generali del Mediatore.
PORTUN IMMOBILIS d.o.o.
52210 Rovinj – Rovigno, Trg na Križu 1
OIB: 67116473353
Mediatore immobiliare autorizzato
Numero di iscrizione: 188/2009
Direttore:
Mojmir Jančić







